Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4558 del 8 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca (nella specie giudiziaria) qualora il titolo dell'articolo attribuisca alla persona offesa - nei cui confronti penda un procedimento penale - una condotta sostanzialmente diversa da quella avente riscontro negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione; né, a tal fine, rileva l'estraneità del titolo al resoconto giudiziario esposto nell'articolo, in quanto il titolo di un articolo di stampa può assumere carattere diffamatorio non solo per il suo contenuto intrinseco ma anche per la sua efficacia suggestiva rispetto al testo dell'articolo, in specie ove esso ne travisi e amplifichi il contenuto. (Nella specie il testo dell'articolo riferiva di un procedimento penale relativo ad irregolarità verificatesi nella sperimentazione della terapia oncologica Di Bella, avente per oggetto l'ipotesi di reato di cui all'art. 443 c.p., per avere somministrato ai pazienti farmaci con composizione diversa da quella indicata nei protocolli della terapia Di Bella mentre il titolo era del seguente tenore."così hanno truffato Di Bella". La S. C. ha ritenuto che il termine 'truffa contenuto nel titolo non trovava alcuna corrispondenza nel procedimento penale di cui riferiva l'articolo in questione).

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