Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5267 del 28 maggio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione, la comunicazione con pił persone non perde il carattere criminoso se č fatta in via confidenziale o riservata. Ai fini della configurabilitą del requisito della comunicazione con pił persone concorrono a formare il numero delle persone sia quelle diverse da coloro ai quali l'agente si č direttamente indirizzato, sia i prossimi congiunti del diffamatore o del diffamato, sia persone che siano gią informate del fatto offensivo attribuito.

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