Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2432 del 15 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione, sussiste l'estremo della comunicazione con pił persone non solo quando l'agente prenda direttamente contatto con una pluralitą di soggetti, ma anche quando egli comunichi ad una persona una notizia destinata, nelle sue stesse intenzioni, ad essere riferita ad almeno un'altra persona, che ne abbia poi conoscenza. (Nella fattispecie l'imputato aveva comunicato al proprio legale un fatto diffamatorio nei confronti del suo consulente tributario, con l'incarico di riferirlo al legale di quest'ultimo, com'era poi avvenuto).

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