Cassazione penale Sez. V sentenza n. 30819 del 22 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra l'elemento obiettivo del reato di diffamazione, sotto il profilo della comunicazione con pił persone, l'invio a mezzo di un telefax di missiva contenente espressioni lesive dell'altrui reputazione, poiché le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto implicano la conoscenza o conoscibilitą del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di persone. (Fattispecie relativa alla spedizione via fax di una missiva, da parte di un componente della giunta provinciale, al segretariato generale della Provincia interessata, in esito alla quale numerosi soggetti avevano di fatto preso cognizione del relativo contenuto).

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