Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3047 del 27 gennaio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto di critica, a condizione che l'offesa non si traduca in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo ma sia 'contenuta (requisito della 'continenza) nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto, fermo restando che, entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere pretestuosa ed ingiustificata, oltre che caratterizzata da forte asprezza. (Fattispecie in cui un consigliere regionale aveva affermato in intervista rilasciata a un quotidiano - con riferimento alla scarcerazione di numerosi stranieri arrestati per violazione della legge sugli stupefacenti - "non è la prima volta che a Bergamo si butta all'aria per cavilli burocratici un lavoro di mesi delle forze dell'ordine" e " a questo punto certi magistrati, anziché pensare a 'resistere, resistere, resistere dovrebbero pensare a lavorare, lavorare, lavorare", aggiungendo l'invito a riflettere "tra uno sciopero e l'altro sullo stato d'animo dei cittadini residenti nella zona interessata allo spaccio di stupefacenti).

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