Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4938 del 10 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica un limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica. Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "argumenta ad hominem". (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Gup ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato nei confronti di un vice presidente della provincia il quale aveva rilasciato dichiarazioni su un corteo organizzato da Forza Nuova stigmatizzando il fatto "che spazi politici e di espressione siano lasciati a disposizione di organizzazioni chiaramente fasciste e che sono portatori di valori quali la xenofobia, il razzismo, la violenza e l'antisemitismo", dichiarazioni riportate virgolettate dall'articolista).

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