Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11492 del 17 agosto 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini dell'elemento psicologico del delitto di diffamazione, è sufficiente la sussistenza del dolo generico, cioè la volontà dell'agente di usare espressioni offensive con la consapevolezza di ledere l'altrui reputazione. Quando, per l'intrinseca potenzialità offensiva delle espressioni usate, siffatta volontà appare inequivocabile, non può attribuirsi alcuna rilevanza alle sottostanti ragioni che hanno determinato l'agente a pronunciarle.

(massima n. 2)

In tema di diffamazione, per integrare l'aggravante del fatto determinato non risulta necessario il richiamo a particolare circostanza ogni qual volta il detto fatto sia indicato in modo tale da suscitare nel lettore o nell'ascoltatore la rappresentazione sostanziale di un accadimento nella concreta ed inconfondibile unicità ed individualità.

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