Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7713 del 7 agosto 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento psicologico del reato di diffamazione consiste nella volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di ledere l'altrui reputazione. (Nella fattispecie la Corte, rigettando il ricorso tendente al riconoscimento dell'ipotesi colposa per essere stato il risultato diffamatorio conseguente a scarsa perizia professionale nel montaggio dell'articolo, ha precisato che un articolo giornalistico, che dia per certa la notizia di violazione del segreto professionale da parte di un medico, contiene in sè una carica offensiva inequivocabile, la quale soprattutto non può sfuggire al giornalista autore; e ciò indipendentemente dalla tecnica di redazione).

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