Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8742 del 8 luglio 1999

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di condotta diffamatoria attribuibile ad un parlamentare, il giudice, in presenza della dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espressa da parte del ramo parlamentare di appartenenza, deve applicare la causa di non punibilità, salvo che intenda sollevare conflitto di attribuzione per vizi in procedendo o per l'arbitrarietà o non plausibilità della valutazione del nesso funzionale fra le espressioni ritenute diffamatorie e le prerogative parlamentari. Ed invero, il nesso funzionale della prerogativa parlamentare ha un duplice aspetto: uno soggettivo ed uno oggettivo. In primo luogo il fatto incriminato deve essere posto in essere per un interesse pubblico, nel senso che le espressioni diffamatorie possono ritenersi non punibili se poste in essere in un atto di funzione, e non se con esse il parlamentare aggredisce l'altrui reputazione per motivi del tutto personali. In secondo luogo il criterio sostanziale che permette di ritenere il nesso funzionale nello svolgimento, in qualsiasi luogo e con qualsiasi forma e mezzo, di attività che, libera da fini personali, sia, per le motivazioni e per le questioni trattate, nell'interesse superiore della res pubblica, connessa o collegabile anche in via strumentale alla funzione parlamentare; quest'ultima va intesa come tramite fra la società civile e la comunità politica, capace di contribuire, anche con denunzie di ritenute lesioni di diritti di libertà, ad alimentare il dibattito ed il confronto politico-parlamentare su temi di interesse generale. (Nella specie, la Corte non ha ritenuto di sollevare conflitto di attribuzione in quanto ha riconosciuto il nesso funzionale nelle dichiarazioni di un parlamentare che aveva fatto riferimento ad un suicidio in carcere ed al suo collegamento con le modalità d'inchiesta a carico del detenuto).

(massima n. 2)

L'articolo 68 della Costituzione, statuendo la non perseguibilità dei membri del Parlamento per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, è di immediata applicazione, anche se non sostenuta da leggi costituzionali o ordinarie dirette a disciplinare la materia. Ed invero, la norma non si limita ad affermare un valore ideale e un principio programmatico, suscettibile di valorizzazione solo ai fini del giudizio di incostituzionalità di disposizioni incompatibili. Essa è immediatamente cogente perché, assicurando la libertà giuridica di manifestazione del pensiero del parlamentare, esplicitamente impone ai titolari degli atti poteri dello Stato di adeguarsi al principio ed impedisce loro di emanare ed applicare norme confliggenti. Ne consegue che la non perseguibilità o la non sindacabilità sono assimilabili, sotto il profilo sostanziale, ad una causa di non punibilità, applicabile in ogni stato e grado del giudizio ex articolo 129 c.p.p., qualora non risulti una prevalente causa di proscioglimento nel merito, pur in assenza di norme di attuazione a causa della mancata conversione della relativa decretazione d'urgenza.

(massima n. 3)

La querela inviata per posta o presentata da un incaricato deve essere munita, a norma dell'articolo 337, comma primo, c.p.p., dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e, quindi, ai sensi dell'articolo 39 disp. att., anche dal difensore, nominato formalmente, con atto precedente o contestuale, ovvero tacitamente. La nomina tacita può essere desunta dalla stessa attività di autenticazione, dall'elezione di domicilio del querelante presso lo studio dell'avvocato, dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale, dall'attività difensiva della parte svolta nel successivo giudizio.

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