Cassazione penale Sez. V sentenza n. 18799 del 8 maggio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che, in qualitą di sindaco di un Comune, indirizzi una missiva al presidente della Provincia committente del servizio di pulizia delle strade definendo il servizio svolto dall'appaltatore come risultato di «menefreghismo » e di «scarsa professionalitą » considerato che dette espressioni non hanno portata offensiva, in quanto il sindaco ha non solo il potere ma il dovere di controllare, nell'interesse dei cittadini, l'esatto adempimento del contratto di appalto e di rappresentare al committente le proprie valutazioni critiche.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.