Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2054 del 3 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'eventuale silenzio della legge sulle misure antinfortunistiche da prendere non esime il datore di lavoro da responsabilitą se, di volta in volta, la particolaritą del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono in grado di suggerirgli e, quindi, di imporgli idonee misure di sicurezza. (Nella fattispecie, relativa a salita del lavoratore su una scala a pioli per potare un albero e a successiva caduta dalla stessa priva di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremitą superiori e solo legata con una corda a un ramo, il ricorrente ha dedotto che le scale a pioli destinate all'agricoltura vengono progettate e prodotte senza tali ganci o appoggi).

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