Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8875 del 28 settembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Il datore di lavoro, destinatario principale delle norme antinfortunistiche, qualora impartisca un preciso ordine al preposto affinché non vengano effettuate determinate operazioni, dalle quali potrebbero conseguire pericoli per l'incolumità dei lavoratori e dei terzi, presenti nell'azienda, è esente da responsabilità nel caso in cui il preposto trasmetta quell'ordine in modo tale da non raggiungere tutti gli interessati. L'ordine dato, infatti, è esercizio del potere gerarchico proprio del titolare dell'impresa e, nel contempo, costituisce delega esplicita a chi è in grado di fare rispettare l'ordine. La responsabilità del datore di lavoro sussiste, ove risulti che l'ordine è stato dato, perché venisse trasmesso ad altri, a chi non era in grado di eseguirlo e di farlo eseguire, ovvero emerga che il datore di lavoro, dato l'ordine, abbia avuto inequivoci segnali che lo stesso non è stato trasmesso così come doveva.

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