Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2840 del 28 dicembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Le norme antinfortunistiche sono poste a tutela non di qualsivoglia persona che si trovi fisicamente presente sul luogo ove si svolge l'attivitą lavorativa, magari per curiositą o addirittura abusivamente, ma di coloro che versino quanto meno in una situazione analoga a quella dei lavoratori e che si siano introdotti sul luogo del lavoro per qualsiasi ragione purché a questo connessa. (Nella fattispecie un operaio avventizio, che fino al giorno prima aveva prestato la sua opera a richiesta del datore di lavoro, in un momento successivo, quantunque dissuaso dal farlo perché il suo apporto lavorativo non era necessario, si era attivato spontaneamente agendo su una macchina presentante le aperture di alimentazione prive di idonei ripari ed aveva riportato lesioni gravissime. La Corte di cassazione ha ritenuto che tale intervento, anche se non avvenuto nell'adempimento di una prestazione contrattualmente dovuta, non costituiva qualcosa di estemporaneo, occasionale ed imprevedibile ma il naturale completamento dell'attivitą prestata e non faceva venire meno, nonostante il carattere di spontaneitą, la riconducibilitą sotto il profilo causale dell'evento al datore di lavoro).

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