Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8585 del 28 luglio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro nell'ambito di un ente pubblico territoriale, quale un comune, attesa la posizione di garanzia del sindaco — e degli assessori, la delega di funzioni in favore di altri soggetti, quale il dirigente o il funzionario preposto, assume valore, al fine di escludere la responsabilità in capo ai deleganti, solo ove gli organi elettivi siano incolpevolmente estranei alle inadempienze del delegato, e non siano neppure stati informati di tali inadempienze, così da escludere un atteggiamento di inerzia e di colpevole tolleranza.

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