Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2382 del 20 gennaio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di normativa antinfortunistica, sussiste la responsabilitą del datore di lavoro il quale introduce nell'azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina, che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per la persone, senza avere appositamente accertato che il costruttore, e l'eventuale diverso venditore, abbiano sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per accertarne la resistenza e l'idoneitą all'uso, non valendo ad escludere tale responsabilitą la mera dichiarazione, resa dal datore di lavoro medesimo, di avere fatto affidamento sull'osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica.

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