Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10229 del 17 novembre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reato colposo contro la persona commesso con violazione delle norme del codice della strada, la semplice inosservanza di queste norme non comporta di per sé un giudizio di colpevolezza in ordine al reato stesso. Tuttavia, se la colpa č consistita proprio nell'inosservanza delle regole normative o di comportamento, concernenti la circolazione stradale e risulti sussistente un nesso di causalitā tra la condotta colposa e l'evento, la fattispecie criminosa addebitata deve ritenersi perfettamente integra nei suoi elementi costitutivi. (Fattispecie in cui l'agente cagionava con la sua auto lesioni colpose ad un ciclista che lo precedeva, collidendo con la bicicletta, mentre ne effettuava il sorpasso che era vietato).

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