Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2286 del 25 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di attivitą sportiva esplicantesi in esibizione-allenamento di arti marziali, i contendenti debbono usare particolare prudenza e diligenza per non travalicare i limiti connessi a siffatte modalitą di pratica sportiva, caratterizzata da una minore carica agonistica, da un maggiore controllo delle manifestazioni di violenza agonistica e della velocitą dei colpi, con specifico riferimento alla capacitą ed esperienza dell'avversario ed ai mezzi di protezione in concreto utilizzati.

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