Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 40183 del 13 ottobre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di colpa medica, nel caso di prestazioni di natura specialistica effettuate da chi sia in possesso di diploma di specializzazione, devono essere considerate ai fini della valutazione della condotta le condizioni generali e fondamentali proprie di un medico specialista nel relativo campo, per cui va richiesto con maggior rigore l'uso della massima prudenza e diligenza.

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