Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3732 del 20 aprile 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

La seminfermità mentale e le circostanze aggravanti della premeditazione e del motivo abietto o futile operano su piani distinti: l'una (la seminfermità) è aspetto della capacità di intendere e di volere, ossia dell'imputabilità, la quale è a sua volta uno status in base al quale l'autore di un fatto costituente reato è ritenuto responsabile dei suoi atti e quindi soggetto di diritto penale; le altre ineriscono invece al dolo, che è qualificato più intensamente nel caso di persistenza del proposito criminoso, sia in quello di abnormità del movente. Il seminfermo di mente è pertanto capace di nutrire un dolo (o una colpa) di intensità o di grado pari a quello del sano di mente e di persistere nell'intento criminoso, nonché di valutare l'eventuale abnormità o futilità del movente. L'incompatibilità è invece sussistente, quando le menzionate circostanze aggravanti siano espressioni o manifestazioni dell'essenza stessa dell'infermità psichica.

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