Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1952 del 21 giugno 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

La surrogazione legale nel pagamento, di cui all'art. 1203, n. 3 c.c., č subordinata alla duplice condizione dell'esistenza dell'obbligo giuridico del solvens di pagare un debito per un altro soggetto e della ricorrenza di un rapporto che attribuisca al primo un diritto di regresso verso il secondo. Pertanto nel caso di fatto illecito addebitabile a pił persone, il coobbligato escusso dal danneggiato ha diritto di regresso verso gli altri coobbligati nei limiti della misura determinata dalla rispettiva colpa e dall'entitą delle conseguenze che ne sono derivate ed č surrogato nei confronti dei medesimi nei diritti del creditore.

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