(massima n. 1)
In tema di reati contro la pubblica fede, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. ha carattere sussidiario, allorquando l'induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa mediante l'attribuzione di un falso nome, in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico ovvero all'autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall'art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona.