Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4639 del 7 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Le «altre qualitą proprie o dell'altrui persona», cui fa riferimento l'art. 495 c.p., sono soltanto quelle che servono a completare lo stato e l'identitą della persona ai fini della sua identificazione. Restano, perciņ, fuori della tutela penale le richieste dell'autoritą su condizioni personali del soggetto non giustificate da esigenze di identificazione, ma rivolte ad altro fine, quale quello di acquisire elementi di accusa a carico dell'indagato. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, resa ex art. 444 c.p.p., considerando che non integra la materialitą del delitto di cui all'art. 495 c.p. la falsa negazione di un rapporto di convivenza).

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