Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7515 del 24 giugno 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulle proprie qualitą personali, destinata a essere riprodotta in un atto pubblico, di cui all'art. 495, secondo comma, c.p., si consuma nel momento in cui le false dichiarazioni vengono rese, indipendentemente dalle circostanze che il pubblico ufficiale possa accertare o meno la qualitą personale del dichiarante, ovvero che il pubblico ufficiale — constatata la falsitą delle dichiarazioni — non le inserisca nell'atto o le inserisca con la menzione delle opportune verifiche.

(massima n. 2)

Integra gli estremi del reato di falsa dichiarazione sulle proprie qualitą, destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, di cui all'art. 495, comma secondo c.p., e non quella di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p., il comportamento del privato che, al fine di evitare le conseguenze di un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto e l'elevazione di verbali di contravvenzione a suo carico, dichiari al vigile urbano che stava eseguendo gli accertamenti del caso, qualitą proprie del tutto insussistenti, perché, considerati i compiti che il pubblico ufficiale stava svolgendo, le affermazioni fatte erano destinate ad essere riportate nei redigenti verbali di contravvenzione. (Nella specie, l'imputato aveva falsamente dichiarato di essere ufficiale della guardia di finanza).

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