(massima n. 2)
Integra gli estremi del reato di falsa dichiarazione sulle proprie qualità, destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, di cui all'art. 495, comma secondo c.p., e non quella di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p., il comportamento del privato che, al fine di evitare le conseguenze di un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto e l'elevazione di verbali di contravvenzione a suo carico, dichiari al vigile urbano che stava eseguendo gli accertamenti del caso, qualità proprie del tutto insussistenti, perché, considerati i compiti che il pubblico ufficiale stava svolgendo, le affermazioni fatte erano destinate ad essere riportate nei redigenti verbali di contravvenzione. (Nella specie, l'imputato aveva falsamente dichiarato di essere ufficiale della guardia di finanza).