Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7217 del 25 marzo 2009

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di iscrizione di ipoteca e di successiva annotazione della surrogazione, qualora l'adempimento dell'obbligazione sia avvenuto con surrogazione per volontà del debitore, è legittima la sottoscrizione della nota di iscrizione dell'ipoteca da parte del creditore surrogato, potendo essere il richiedente persona diversa dal creditore, ed essendo il richiedente successore nella medesima posizione del creditore originario; l'iscrizione deve peraltro avvenire a favore del creditore originario, quale risultante dal titolo costitutivo presentato, mentre l'annotazione della vicenda surrogatoria a margine dell'iscrizione ipotecaria non può che essere successiva, potendo la trasmissione dell'ipoteca verificarsi solo dopo la sua accensione, che consegue all'iscrizione costitutiva.

(massima n. 2)

In tema di pagamento con surrogazione per volontà del debitore in una obbligazione solidale, l'avvenuta sostituzione del creditore originario con il creditore surrogato per effetto del pagamento effettuato da uno dei condebitori solidali non muta la posizione degli altri condebitori solidali, ai quali il surrogato può chiedere il pagamento dell'intero, in quanto la surrogazione determina la successione nel lato attivo dell'obbligazione solidale, attesa l'unicità dell'obbligazione, indipendentemente dalla configurabilità di distinti rapporti tra i singoli condebitori ed il creditore, i quali rilevano esclusivamente nei rapporti interni tra coobbligati, e possono dar luogo ad diritto di regresso (art. 1299 c.c.) ed alla surrogazione legale (art. 1203, primo comma, n. 3 c.c.) a vantaggio del condebitore escusso dal surrogato.

(massima n. 3)

In tema di pagamento con surrogazione per volontà del debitore, la riserva del debitore - contenuta nella quietanza rilasciata dal creditore - di ripetere quanto pagato con tale modalità nel caso in cui il pagamento risultasse non dovuto, non incide sulla efficacia della surrogazione, atteso che le riserve manifestate dal debitore all'atto del pagamento non fanno venir meno il carattere satisfattorio della prestazione effettuata, essendo il comportamento dell'adempiente il solo presupposto logico-giuridico della sostituzione del creditore e non rilevando, salvo casi eccezionali, le intenzioni e gli stati soggettivi del debitore, né vertendosi in ipotesi di novazione dell'obbligazione.

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