Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2668 del 10 marzo 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di falsitā in cambiale (o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore) č punibile, in base all'art. 493 bis c.p., a querela della persona offesa. La procedibilitā d'ufficio per i delitti di falsitā in scrittura privata č infatti limitata, a norma del capoverso del citato articolo, soltanto al testamento olografo.

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