Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8495 del 17 ottobre 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

L'erede testamentario, che sopprima il testamento olografo, risponde del reato punito dall'art. 490 c.p. L'erede infatti, abbia o meno accettato l'ereditā, non ha diritto di distruggere il testamento stesso, del quale non ha potere esclusivo di disposizione, ma č tenuto viceversa a provvedere a renderlo pubblico, appena abbia notizia della morte del testatore.

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