Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1577 del 11 febbraio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione di un dipendente che strappi e disperda una lettera di contestazione di addebiti disciplinari, precedentemente sottoscritta per ricevuta, e della quale ottenga la disponibilitą precaria con una scusa, integra il reato di falso per distruzione previsto dall'art. 490 c.p., dato il valore probatorio del suddetto scritto. Ne consegue che la reazione del datore di lavoro, il quale, nel tentativo di evitare che il reato venga commesso, procuri una lesione personale al dipendente afferrandolo per il polso, realizza, se contenuta nei limiti della finalitą perseguita, l'esimente di cui all'art. 52 c.p.

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