Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2684 del 24 luglio 1968

(1 massima)

(massima n. 1)

Col prescrivere (art. 715, ultimo comma, c.c.) che, nel caso in cui tra i chiamati all'eredità vi siano nascituri non concepiti, l'autorità giudiziaria può disporre l'attribuzione totale o parziale dei beni ereditari ai coeredi già esistenti, con la disposizione delle opportune cautele nell'interesse dei nascituri, il legislatore non ha voluto specificamente prescrivere il procedimento contenzioso o quello cosiddetto volontario, dovendosi seguire l'uno o l'altro a seconda che sussista o meno tra le parti un conflitto attuale. In base al principio consacrato nell'art. 747 c.p.c. per l'attribuzione dei beni in sede di volontaria giurisdizione sarà competente il pretore se si tratti di beni mobili e il tribunale se di immobili.

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