Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5211 del 13 aprile 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

La falsitą ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) ricorre qualora il privato attesti falsamente in un atto pubblico fatti che l'attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente e dei quali l'atto era destinato a provare la veritą. (Nella specie, la corte ha cosģ qualificata l'attivitą del privato che era stato chiamato a rispondere del reato ex art. 479 c.p. perché in concorso con due pubblici funzionari, assolti con formula piena, mentre il privato era stato assolto con formula dubitativa).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.