Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3144 del 5 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 483 c.p. ricorre solo nel caso in cui la falsa attestazione riguarda i fatti che il pubblico ufficiale si limita a riportare nell'atto pubblico come provenienti da un privato che č l'autore immediato della falsitā. Si versa, invece, nell'ipotesi di cui agli artt. 48 e 479 c.p. allorché tali fatti sono integrati da un'attestazione del pubblico ufficiale, di cui l'atto stesso č destinato a provare la veritā, con la conseguenza che il pubblico ufficiale diviene l'autore immediato della falsitā, per effetto dell'errore determinato dall'inganno del privato. (Fattispecie relativa a certificato della Regione Campania, contenente l'attestazione circa la regolaritā della contabilitā di un'impresa di trasformazione di prodotti ortofrutticoli, ai fini dell'erogazione di contributi CEE, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia).

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