Cassazione penale Sez. V sentenza n. 23224 del 27 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico non è necessario che esista una norma giuridica che con riferimento al contenuto obblighi il privato a possedere i requisiti dichiarati, ma è sufficiente che il suddetto atto precostituito per la prova del fatto attestato abbia un contenuto non veritiero. (Fattispecie in cui anche dopo l'abrogazione, avvenuta con L. 26 settembre 1996 n. 507, dell'obbligo di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per ottenere le iscrizioni necessarie ad esercitare l'attività di autocarrozzeria, attestante il possesso di attrezzature occorrenti per l'attività di autoriparazione, è stato ritenuto che l'atto contenente la falsa attestazione costituisca il reato di cui all'art. 483 c.p. in quanto la legge sopra richiamata non ha inciso né sulla norma penale né su norme extrapenali costituenti presupposto di quella penale).

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