Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25336 del 7 giugno 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Sussiste il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), qualora un esperto qualificato, iscritto in un albo speciale, riversi — così assumendo spontaneamente responsabilità attestativa — in un atto pubblico redatto dal cancelliere, false attestazioni in merito a circostanze di fatto oggetto di percezione diretta, costituenti premessa di un provvedimento dell'autorità (amministrativa o giudiziaria), che in sua assenza dovrebbe o potrebbe disporre l'accertamento d'ufficio. (Fattispecie in cui un funzionario del centro servizi dell'ufficio imposte dirette aveva, in concorso con un ragioniere, formato una falsa perizia estimativa giurata — atto destinato a provare la verità — firmata dal libero professionista, ma preparata dal pubblico funzionario, nella quale si affermava falsamente dinanzi al cancelliere un valore non corrispondente al vero dell'avviamento di una farmacia commerciale, già appartenente a persona deceduta, attribuendole un valore inferiore, per favorire gli eredi in sede di liquidazione dell'imposta di successione).

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