Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35163 del 30 settembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che rende false attestazioni in ordine al patrimonio ed al reddito familiare nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilevante per l'accesso alla graduatoria preordinata all'assegnazione di sussidi da parte dell'Opera universitaria, in quanto la L. n. 15 del 1968 facoltizza il privato alla dichiarazione sostitutiva, che diviene atto pubblico per il solo fatto della sottoscrizione autenticata dal funzionario preposto a ricevere l'atto, stabilendo che tali dichiarazioni «sono considerate come fatte a pubblico ufficiale» (art. 26, commi primo e secondo) e, d'altro canto, il privato ha l'obbligo giuridico di affermare il vero ogniqualvolta sussiste una norma che ricolleghi ai fatti che egli attesta al pubblico ufficiale — il quale, a sua volta, ne documenti l'attestazione — determinati effetti; né vale ad escludere la sussistenza del reato la circostanza che l'attestazione sia soggetta a verifiche o controlli, i quali, in ogni caso, intervengono quando il falso è già consumato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.