Cassazione penale Sez. I sentenza n. 22888 del 3 luglio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il delitto di falsitą ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta del soggetto che attesti al pubblico ufficiale una situazione concreta ed obiettiva attinente alla propria persona non rispondente al vero e, in particolare, una residenza anagrafica non pił attuale, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietą, la quale č destinata, per espressa disposizione di legge, a provare la veridicitą delle asseverazioni in essa contenute e ad essere poi trasfusa in un atto pubblico, consistente, nel caso di specie, nell'autorizzazione al transito in una zona a traffico limitato, riservata ai soggetti residenti in una certa area della cittą.

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