(massima n. 1)
Nel delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), il momento consumativo coincide non gią nell'atto del privato che rende la dichiarazione infedele ma nella relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico; ne deriva che, ex art. 8 c.p.p., la competenza territoriale deve essere determinata nel luogo in cui la falsa attestazione del privato perviene al pubblico ufficiale e non in quella in cui essa sia proferita oralmente o redatta per iscritto.