Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10046 del 5 marzo 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), il momento consumativo coincide — non già nell'atto del privato che rende la dichiarazione infedele — ma nella relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico; ne deriva che, ex art. 8 c.p.p., la competenza territoriale deve essere determinata nel luogo in cui la falsa attestazione del privato perviene al pubblico ufficiale e non in quella in cui essa sia proferita oralmente o redatta per iscritto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.