Cassazione penale Sez. V sentenza n. 33382 del 12 agosto 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico presuppone l'esistenza di un dovere giuridico dell'attestante di esporre la verità stabilito in modo indubbio, esplicitamente o implicitamente, dalla legge regolatrice dell'atto; pertanto, non integra il delitto previsto dall'art. 483 c.p. la condotta del privato che nella «dichiarazione di morte » indichi falsamente circostanze diverse dall'avvenuto decesso di una persona.

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