Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15485 del 9 aprile 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falsitą ideologica commessa da privato in atto pubblico, il dolo deve essere escluso qualora la falsitą sia il risultato di una leggerezza o di una negligenza, non essendo prevista nel sistema la figura del falso documentale colposo.

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