Cassazione penale Sez. V sentenza n. 21467 del 22 maggio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta del coniuge che, in sede di istanza di trascrizione tardiva del matrimonio concordatario, dichiari, contrariamente al vero, che l'altro coniuge č a conoscenza e non si oppone alla suddetta istanza, considerato che la previsione di cui all'art. 8 dell'Accordo di revisione del concordato con la S.Sede prevede che la trascrizione del matrimonio possa essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro.

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