Cassazione penale Sez. V sentenza n. 35845 del 6 ottobre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il delitto di falsitą ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di coloro che, in qualitą rispettivamente di proprietario e di tecnico, attestino falsamente, nella comunicazione e nella allegata relazione depositate presso il locale Comune, la necessitą e l'urgenza di demolire un tramezzo divisorio perché pericolante, in quanto concretantesi in un atto avente valenza probatoria privilegiata, con esclusione della necessitą di produrre ogni altra documentazione ed, inoltre, destinato - sebbene privo di riflessi diretti e immediati nei rapporti con la P.A. - ad inserirsi, con un contributo di conoscenza e valutazione, nel procedimento amministrativo funzionale all'accertamento della situazione di fatto e di diritto risalente al proprietario ed alla eventuale adozione delle conseguenti decisioni amministrative nei suoi confronti.

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