Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3718 del 27 gennaio 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel reato di falso ideologico, č da ricondurre all'area del dolo e non a quella dell'errore professionale, la condotta del medico che, ai fini del rilascio del certificato relativo alla capacitā a deambulare delle persone richiedenti il contrassegno necessario per i parcheggi preferenziali, invece di effettuare un accertamento diagnostico sulla "attuale" capacitā di deambulazione del soggetto interessato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992, effettua una valutazione in forma prognostica sul decadimento futuro delle facoltā motorie, in quanto la percezione della differenza tra i due accertamenti (quello attuale e quello prognostico) non necessita di particolari competenze specialistiche e non richiede l'esercizio di alcuna discrezionalitā tecnica.

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