Cassazione penale Sez. V sentenza n. 22203 del 3 giugno 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il delitto di falsità ideologica in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale (art. 479 c.p. ), la condotta di colui che, in qualità di procuratore della Repubblica, ancorché sospeso da tali funzioni, appone una data anteriore a quella reale a un provvedimento di delega al compimento di indagini ; né rileva, a tal fine, la non attualità della pubblica funzione, considerato che la previsione di cui all'art. 360 c.p. per la quale quando la qualità di pubblico ufficiale è elemento costitutivo di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo pone un principio di carattere generale applicabile in ogni caso in cui sia ravvisabile un rapporto funzionale tra la pur cessata qualità di pubblico ufficiale e la commissione del reato. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto la sussistenza della responsabilità dell'imputato, affermando che nella specie l'illecito perpetrato si era potuto realizzare solo e proprio attraverso l'indebito perpetuarsi dell'esercizio di una pubblica funzione, in una data (dissimulata dalla falsità dell'attestazione ) in cui essa era già venuta meno in capo all'agente ).

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