Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9590 del 30 settembre 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

Il verbale delle commissioni di esami di Stato, sono da considerarsi atti pubblici, in quanto in essi i pubblici ufficiali componenti della commissione attestano la veritā di atti da loro compiuti, o in loro presenza avvenuti. Per tali ragioni, la dichiarazione con la quale il componente di una commissione di esame di maturitā falsamente attesti fatti di cui l'atto č destinato a provare la veritā, integra il reato p.p. dell'art. 479 c.p. (Nella specie l'imputato aveva, contrariamente al vero, dichiarato di non aver impartito lezioni private ai candidati esaminandi).

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