Cassazione penale Sez. V sentenza n. 834 del 1 febbraio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rapporto di pubblico impiego, la prova dell'esecuzione della prestazione lavorativa può consistere in un atto formato dallo stesso dipendente pubblico mediante la sottoscrizione del foglio di presenza: con la firma del foglio il dipendente autocertifica un fatto produttivo di rilevanti effetti giuridici ai fini della retribuzione e di altri diritti a questa connessi. L'eventuale firma, in calce al foglio di presenza, anche del capo ufficio o di un preposto alla vigilanza, non può avere alcuna incidenza sul documento già formato con la sola sottoscrizione del dipendente.

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