Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1489 del 12 febbraio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto con il quale un geometra addetto ad un ufficio tecnico comunale — pubblico ufficiale — attesta la conformità di un progetto di costruzione allo stato dei luoghi, non solo contiene un giudizio tecnico sulla concreta realizzabilità dell'opera, ma evoca il compimento di un'attività di accertamento che non può eseguirsi se non con l'accesso sul luogo nel quale la costruzione dovrà sorgere. Pertanto nel caso in cui costui attesti, contrariamente al vero, che la compiuta ispezione consente di esprimere il richiesto giudizio di conformità, deve ritenersi integrato il delitto di cui all'art. 479 c.p., atteso che qualsiasi falsa attestazione in relazione al compimento di una attività devoluta alla competenza del pubblico ufficiale integra il reato di falso ideologico in atto pubblico.

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