Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2128 del 28 febbraio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falsitā documentale, il silenzio mantenuto sopra una determinata realtā, concomitante al fatto regolarmente attestato, integra una reticenza non perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 479 c.p. quando, attraverso il silenzio medesimo, si dā luogo ad una dichiarazione incompleta, come tale non incidente sull'essenza del documento e non lesiva della funzione probatoria dell'atto in relazione allo specifico contenuto per cui esso č stato formato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.