Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7492 del 26 giugno 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

La falsa attestazione, contenuta nella concessione edilizia, del parere favorevole dell'ufficiale sanitario, non può essere ritenuta autonoma certificazione, rappresentando un elemento essenziale della concessione edilizia, nel cui contenuto viene necessariamente rifusa ed incorporata. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza del reato di falsità ideologica in atti pubblici, il ricorrente assumeva che, essendo la concessione edilizia un atto amministrativo complesso, costituito da componenti ricognitive ed autorizzative, le falsità ideologiche in essa contenute erano riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 480 c.p. e non a quella di cui all'art. 479 stesso codice).

(massima n. 2)

La rilevazione dell'orario di lavoro dei medici dipendenti da enti pubblici, quando avviene a mezzo di indicazioni fornite dagli stessi interessati, dà luogo al sorgere di atti pubblici, in quanto redatti dal pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, i quali, anche se marginali rispetto alle tipiche mansioni sanitarie, sono diretti a documentare l'attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale, nel suo aspetto temporale, e sono volti alla produzione di effetti giuridici, a nulla rilevando che si tratti di atti la cui efficacia probatoria si esaurisca nell'ambito della stessa amministrazione (cosiddetto atto interno). (Fattispecie in tema di falsità ideologica in atti pubblici).

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