Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5193 del 4 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Il verbale d'esame di una commissione esaminatrice costituisce atto pubblico di fede privilegiata, poiché forma la prova del rapporto intersoggettivo svolto fra i pubblici ufficiali, quali esaminatori, e lo studente, quale esaminato. Integra, pertanto, il delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) la sottoscrizione apposta al suddetto verbale da docenti che non abbiano assistito alla prova d'esame. (Fattispecie relativa ad esame presso facoltą universitaria).

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