Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2091 del 12 ottobre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), sussistono i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., che consentono l'adozione delle misure cautelari, quando taluni funzionari comunali, per bilanciare le anticipazioni di cassa fatte per il pagamento di debiti fuori bilancio riconosciuti, iscrivano nel bilancio preventivo e nel conto consuntivo crediti inesistenti, quali quelli relativi ad immobili di cui sia stata deliberata l'alienabilitą, ma che non siano ancora stati venduti. (Fattispecie relativa alla sospensione dall'ufficio adottata nei confronti del ragioniere generale e del dirigente responsabile dell'ufficio «bilancio» del Comune di Potenza, che avevano tenuto la condotta suindicata, designata anche quale «uso improprio» dei cosiddetti residui attivi, ossia di quelle somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio).

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