Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10508 del 23 ottobre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

È atto pubblico quello caratterizzato (in via congiuntiva o alternativa) dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicitaria; o caratterizzato anche dall'attestazione di attività direttamente compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto, o comunque dall'attestazione di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti. In tal senso, la cosiddetta «nota di missione» — presupposto imprescindibile per il riconoscimento del diritto all'indennità — costituisce atto pubblico, poiché con essa il pubblico ufficiale (o il pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 493 c.p.), nell'esercizio delle sue funzioni o attribuzioni — tra le quali quella di richiedere l'indennità per missioni effettuate — attesta attività direttamente da lui compiute. (Fattispecie in tema di falsa attestazione compiuta da impiegati dell'Anas, sul modello cat. 5, di aver effettuato missioni mentre invece erano assenti dal servizio per malattia, licenza ordinaria o permesso).

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