Cassazione penale Sez. V sentenza n. 790 del 4 febbraio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Ha natura di atto pubblico il registro di classe, che, pur non identificandosi con il registro del professore, costituisce dotazione obbligatoria in ciascuna classe ed č destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti e a documentare avvenimenti relativi all'amministrazione scolastica e in particolare a far fede erga omnes, quale attestazione di veritā, dell'attivitā svolta in classe dall'insegnante. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la configurabilitā del delitto di falsitā ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, ex art. 479 c.p., in un caso in cui il registro di classe attestava che l'insegnamento di diritto e scienza delle finanze era stato tenuto da un insegnante diverso da quello che lo aveva effettivamente tenuto).

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